ASSOCIAZIONE
PER L'ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA AI LAVORATORI
DELL'A.T.C. BOLOGNA
VIA
DI SALICETO, 3 - 40128 BOLOGNA - TEL. 05 1 3 505 3
6 - C.F. 91243800371
L'Associazione, che non
ha scopo di lucro, è costituita con riferimento
a quanto previsto dagli Accordi Aziendali sottoscritti
da Cgil Cisl e UiI e Consiglio di Azienda A.T.M. poi
denominata A.T.C., in data 01 Giugno 1957, 11 Dicembre
1980 e 30 Ottobre 1985, al fine di perseguire l'obiettivo
di erogare a favore degli associati, prestazioni integrative
di quelle fornite dal Servizio Sanitario Nazionale,
ivi compresa, in concorso con le strutture sanitarie
pubbliche, la promozione di iniziative di educazione
sanitaria a tutela della salute e dell'integrità
fisica dei lavoratori nonché assicurare sussidi
a coloro che dovessero trovarsi in aspettativa per
motivi di salute. Per tali attività l'Associazione
si avvale dell' opera dei propri associati offerta
in forma volontaria, libera e gratuita. Può
inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità,
dei servizi professionali prestati da operatori specializzati,
anche associati. L'Associazione potrà porre
in essere ogni forma di attività promozionale,
formativa, ricreativa, sociale e assistenziale atta
al raggiungimento dei propri scopi, anche collaborando
con soggetti, pubblici o privati, associazione , enti
ed istituzioni che abbiano finalità analoghe.
STATUTO
COMPLETO
REGOLAMENTO
in vigore dal 1°
gennaio 2011
L'entità e le modalità di versamento
dei contributi di cui agli artt. 5 e 8 dello Statuto,
sono stabiliti per gli Associati, come segue:
ART.
1 - CONTRIBUZIONE
L'entità e le modalità di versamento
dei contributi di cui agli artt. 5 e 8 dello Statuto,
sono stabiliti per gli Associati, come segue:
A, I) -profilo "Standard" - trattenuta annuale,
da parte dell'Azienda Trasporti Consorziali (come
da copia delega) di 15 (QUINDICI) ore per il socio
dipendente e di 1,92 ore per ogni familiare a carico
prelevate dal monte ferie. L'A.T.C. provvederà
ad accreditare mensilmente, presso il c/c bancario
dell'Associazione, l'importo corrispondente a tali
ore dividendo la contribuzione annua in 12 mensilità;
oppure, in alternativa:
A,2) trattenuta
mensile in contanti, fatto salvo eventuale sfrido
a compensazione, esattamente corrispondente alle ferie
calcolate come detto in precedenza. Per gli iscritti
che prestano servizio con contratti "part-time"
e/o "formazione/lavoro", valgono le medesime
modalità.
B,l) - profilo "Plus"- Trattenuta annuale
da parte dell'Azienda Trasporti Consorziali (come
da copia delega) di 20 (VENTI) ore per il socio dipendente
e di 1,92 ore per ogni familiare a carico prelevate
dal monte ferie. L'A.T.C. provvederà ad accreditare
mensilmente, presso il c/c bancario dell'Associazione,
l'importo corrispondente a tali ore dividendo la contribuzione
annua in 12 mensilità.
oppure, in alternativa:
B,2) trattenuta mensile in contanti, fatto salvo eventuale
sfrido a compensazione, esattamente corrispondente
alle ferie calcolate come detto in precedenza. L'adesione
a tale profilo ha una durata minima di due anni, trascorsi
i quali il socio può ritornare al profilo "Standard"
con formale richiesta. Per gli iscritti che prestano
servizio con contratti "part-time" e/o "formazione/lavoro",
valgono le medesime modalità.
ART. 2
- DIRITTO ALLE PRESTAZIONI
L'iscrizione decorre sempre dal primo giorno del mese
in cui viene effettuata la prima trattenuta in busta
paga.
I dipendenti che si iscrivono all'Associazione potranno
usufruire dei rimborsi previsti dal presente Regolamento,
trascorsi non meno di 90 (novanta) giorni - 3 mesidal
ricevimento della "lettera di ammissione a socio",
pertanto la prima fattura di cui si richiede il contributo
deve riportare una data successiva a tale franchigia.
Per coloro che, già iscritti, avessero dato
le dimissioni dall'Associazione ma decidessero di
ritornare ad iscriversi, il periodo di franchigia
per i rimborsi viene elevato a 180 (centottanta) giorni
- 6 mesi. L'iscrizione al profilo "Plus,"
da parte dei soci già iscritti, non è
soggetta a franchigia e decorre sempre dal primo giorno
del mese in cui il Consiglio ha approvato la domanda.
Le prestazioni erogate dal S.S.N. (o poliambulatori
convenzionati) sotto-forma di "tickets"
non verranno ritenute ammissibili; fanno eccezione
quelle riconducibili all' art.12.
ART. 3
- TESSERA DI ISCRIZIONE / DIMISSIONI DALL' ASSOCIAZIONE
Unitamente alla lettera di ammissione a socio, sarà
fornita la tessera personale di iscrizione all'Associazione,
che da diritto di usufruire delle convenzioni stipulate
con studi medici e/o negozi di articoli sanitari.
La tessera resterà in possesso degli Associati
anche in caso di collocamento in quiescenza, affinché
possano continuare a godere di dette convenzioni.
Gli Associati che, a nonna dell'art. 8 dello Statuto,
presentino, entro il 30 settembre, le proprie dimissioni
dall'Associazione, dovranno invece restituire la tessera,
allegandola alla lettera di dimissioni. Devono restituire
la tessera anche i soci che si dimettono dall'azienda
senza aver maturato il diritto a pensione.
ART. 4 - SOSPENSIVA DEL CONTRIBUTO
Agli Associati in servizio militare o in aspettativa
lunga (oltre 12 mesi) la trattenuta di cui all'art.
1 verrà sospesa dal mese in cui si interrompe
il rapporto di lavoro, e riprenderà dal mese
di rientro in servizio. Coloro che, a norma dell'art.
8 dello Statuto, desiderino usufruire di eventuali
rimborsi durante il periodo di assenza, verseranno
all'Associazione, trimestralmente, una quota di contribuzione
pari a quella degli Associati in servizio, calcolata
sull'ultimo stipendio percepito.
ART. 5
- FAMILIARI DEGLI ASSOCIATI
I benefici previsti per gli Associati (esclusi quelli
riferiti al successivo art.14) e nei limiti indicati,
si intendono estesi anche ai figli (comunque, non
oltre il compimento del 26° anno di età)
ed ai coniugi degli stessi, sempreché sulla
base delle detrazioni fiscali richieste all' A.T.C.
da ciascun interessato, risultino a carico dell'iscritto.
Qualora entrambi i coniugi siano soci, le prestazioni
relative ai contributi per i figli a carico non potranno
superare, anche in deroga a quanto riportato agli
artt. Il e 12 del presente Regolamento, il 50% della
spesa sostenuta per ciascun coniuge.
ART. 6
- VALIDITÀ' DEI DOCUMENTI
La data della fattura pagata relativa alla prestazione
effettuata, è vincolante per la determinazione
del diritto al rimborso. Le richieste di rimborso,
compilate sul modulo appositamente predisposto dall'Associazione,
dovranno assolutamente pervenire entro quattromesi
dalla data della fattura o ricevuta fiscale, pena
la decadenza del diritto.
ART. 7 -
CONTRIBUTI PER ORTODONZIA
Agli Associati ed ai figli che effettuino un trattamento
ortodontico, presso strutture convenzionate con il
S.S.N., verrà riconosciuto un contributo massimo
per persona di Euro 17,91 mensili per un periodo non
superiore a 24 mesi, dietro presentazione delle fatture
pagate. Agli Associati ed ai figli che effettuino
un trattamento ortodontico presso studi medici privati,
verrà erogato, alla presentazione della fattura
pagata, un importo di Euro 430,00 per persona che
è pari al contributo massimo di cui al comma
precedente, quale contributo una-tantum omnicomprensivo,
erogabile anche in più rate, qualora il totale
di tali fatture non arrivi subito a superare il tetto
massimo previsto.
ART. 8
- CONTRIBUTI PER MATERIALI ORTOPEDICI E SANITARI
Documentazione da presentare:
- prescrizione medica;
- copia della fattura o ricevuta fiscale pagata, comprendente
la distinta dei materiali come da prescrizione medica.
Rimborso:
- 50% della spesa sostenuta, nel limite massimo di
Euro 104,00annuo per nucleo.
La data della fattura relativa al primo rimborso,
determinerà la scadenza dei 12 mesi per il
conteggio del massimale stabilito.
ART. 9
- CONTRIBUTI PER PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE
Documentazione da presentare:
- copia della fattura o ricevuta fiscale pagata dal
Medico Odontoiatra.
Rimborso:
-50% della spesa sostenuta, nel limite massimo di
Euro 530,00 annuo, per nucleo familiare.
La data della fattura relativa al primo rimborso,
determinerà la scadenza dei 12 mesi per il
conteggio del massimale stabilito.
ART. 10
- PRESTITI PER PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE
In alternativa a quanto sopra, previo parere del Consiglio
di Amm.ne e nei limiti della disponibilità
finanziaria, l'Associazione potrà concedere
prestiti agli associati senza richiesta di interessi,
fino ad un importo massimo di Euro 5.000.00 (cinquemila)
rimborsabili in non più di 50 rate mensili,
e con una trattenuta che non potrà in ogni
caso essere inferiore a 100 Euro. La domanda dovrà
essere compilata dall'interessato, presso la Sede
dell'Associazione, presentando un preventivo, redatto
dal Medico Odontoiatra, comprendente l'elenco dettagliato
delle prestazioni da effettuare e l'onere presunto.
Dovrà(nno) essere consegnata(e) copia(e) della(e)
fattura(e) o ricevuta(e) fiscale(i) pagata(e), a copertura
almeno del valore del prestito concesso. prima del
pagamento della penultima rata. In caso contrario
l'Associazione provvederà d'uffìcio
a calcolare ed addebitare nell'ultima rata l'importo
degli interessi legali.La concessione del prestito
sarà comunque subordinata alla possibilità
di effettuare la trattenuta in busta paga. Agli associati
con un prestito in corso, non sarà concesso
alcun rimborso per prestazioni odontoiatriche. Sarà
possibile ottenere un nuovo prestito (ferma restando
la disponibilità finanziaria dell'Associazione)
solo dopo la completa estinzione di quello erogato
in precedenza.
ART. 11-
CONTRIBUTI PER ALLATTAMENTO ARTIFICIALE
Documentazione da presentare:
- dichiarazione del pediatra circa la necessità
per il neonato di assumere latte artificiale;
- ricevute o scontrini della Farmacia indicanti il
prodotto utilizzato.
Rimborso:
-60% della spesa sostenuta, fino al compimento del
6° mese di vita del neonato, entro il limite massimo
di Euro 220.00.
ART. 12
- CONTRIBUTI PER LENTI DA VISTA
Documentazione da presentare:
- grafico diottrico rilasciato dall'oculista;
- copia della fattura o ricevuta fiscale pagata rilasciata
dall' ottico.
Rimborso:
- 70% della spesa sostenuta (riguardante lenti, montatura,
lenti a contatto, lenti usa/getta), con un tetto massimo
di Euro 260.00 per nucleo familiare, nell'arco di
2 (due) anni. La data della fattura relativa al primo
rimborso, determinerà la scadenza dei 24 mesi
per il conteggio del massimale stabilito.
ART. 13
- TETTO E PERCENTUALI MASSIMI PER I RIMBORSI
I rimborsi annuali per ciascun nucleo familiare del
Socio, comprendenti tutte le tipologie di contributi
(di cui agli artt. 7-8-9-11-12-15), non potranno in
alcun caso superare il tetto massimo annuo di Euro
530.00 per il profilo "Standard" ed Euro
630,00 per il profilo "Plus". Nessun rimborso
potrà comunque superare il 50% della spesa
sostenuta, ad eccezione dei casi di cui agli artt.
11 e 12 .
ART. 14
- CONTRIBUTI PER SOGGIORNO E CURE TERMALI EXTRA I.N.P.S.
Documentazione da presentare:
- autorizzazione all'effettuazione delle cure termali
e ricevuta di pagamento del relativo ticket;
- ricevuta fiscale dell'albergo o pensione (non saranno
prese in considerazione altre sistemazioni);
- ricevuta dello stabilimento termaleindicante il
pagamento di eventuali cure oltre quelle autorizzate
(in ogni caso, non più di una volta per ciascun
anno).
Rimborso:
- entro i limiti consentiti dal contributo aziendale:
euro 7.000,00 annui.
Per ragioni contabili, il rimborso verrà erogato,
di norma, nel mese di settembre dell'anno successivo
a quello di effettuazione della cura.
Medicina
integrativa Regolamento
Modulo
adesione medicina integrativa base
Modulo
adesione medicina integrativa plus
Scelta
contribuzione
Richiesta
rimborso
Moduli
compilabili
Convenzioni in essere:
Istituto
Ramazzini - Odontoiatra
EMILBANCA
CREDITO COOPERATIVO
Via Calzoni,1/3 - 40128 Bologna
Tel. 0516317711
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